STATUTO ASSOCIAZIONE CINERAPSODI APS
Modifica statutaria esente dall’imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3
ART. 1 Denominazione, sede e durata
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È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l’associazione denominata “Associazione CINERAPSODI APS”, di seguito “associazione”.
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L’Associazione ha sede legale nel Comune di TARANTO in via Campania 7 e con durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
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L’Associazione ha durata illimitata.
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L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale” e dell’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 2 Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”
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L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
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La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
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Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 (Statuto)
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L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
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L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
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Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
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ART. 5 Finalità e attività
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L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
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a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Scopi ed attività specifiche:
• indirizzare i giovani al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
• favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l’emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
• concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell’arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue esplicazioni, anche tramite il turismo sociale;
• valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
• promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all’arricchimento della persona umana;
• perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili.
Promozione della Cultura delle Arti Visive:
Promuovere a livello locale, nazionale e internazionale la conoscenza delle arti visive sia sotto l’aspetto artistico che tecnico attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, incontri, cineaste, seminari, workshop, biblioteche, esposizioni e proiezioni di autori nazionali e internazionali, sia personali sia collettive di soci e simpatizzanti, attività all’aperto e iniziative divulgative che combinano arti visive, cinema e grafica con altre forme di espressione artistica come musica, teatro e danza, in proprio o in collaborazione con altri soggetti associativi e imprenditoriali. Esposizioni e manifestazioni artistiche, festival, spettacoli artistici, cinematografici, teatrali, televisivi e radiofonici per diffondere la cultura indipendente e d’autore.Attività Didattiche Multidisciplinari:
Organizzare corsi di formazione di breve e lungo periodo per l’avvio alle professioni delle arti visive e per l’aggiornamento professionale, anche per docenti di istituzioni pubbliche, in collaborazione con enti e istituzioni (arte, fotografia, cinema, grafica, video-produzione, video-mapping, teatro, spettacolo) ed il perfezionamento a singoli o gruppi, (in particolare nello studio di arte, fotografia, cinema, grafica, video-produzione, video-mapping, teatro, spettacolo), nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionaliProgetti di Arte Pubblica:
Realizzare progetti di arte pubblica che coinvolgano e valorizzino gli spazi urbani e la comunità locale.Educazione ai Nuovi Media:
Offrire corsi e seminari sull’uso dei nuovi media e delle tecnologie digitali nelle arti visive, nel cinema, nella grafica e nella fotografia e l’utilizzo di tecniche sperimentali e all’avanguardia nelle arti visive;Incontri Periodici:
Organizzare incontri periodici con soci, altri circoli e professionisti per discutere e approfondire tecniche moderne di ripresa, postproduzione, stampa, montaggio e sonorizzazione di immagini e video,Collaborazioni:
Stabilire scambi di collaborazione con altre associazioni, festival ed enti interessati al mondo dell’arte e delle arti visive; organizzare attività artistiche e spettacoli con istituti scolastici, enti pubblici e privati; sviluppare rapporti con università e centri culturali e di ricerca per promuovere le attività dell’associazione;Sostegno agli Artisti Emergenti:
Fornire supporto e visibilità agli artisti emergenti tramite eventi, concorsi e residenze artistiche;Concorsi:
Organizzare concorsi sulle arti visive a livello nazionale e internazionale, anche per conto di terzi.Raccolta Fondi:
Raccogliere fondi e aderire a campagne pubblicitarie per la promozione del territorio attraverso le arti visive.Crowdfunding per Progetti:
Finanziare progetti rispondenti alle finalità dell’associazione attraverso contributi e crowdfunding.Borse di Studio:
Istituire borse di studio per sostenere la formazione nel campo delle arti visive.Intrattenimento e Gestione Beni :
Svolgere attività di intrattenimento e gestione di beni finalizzati agli scopi dell’associazione;Gestione di Strutture:
Gestire impianti, strutture e locali propri e per conto terzi per svolgere le attività dell’associazione.Pubblicazioni:
Curare la produzione editoriale, la pubblicazione e la distribuzione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, anche in vendita a soci e non soci.Archivi Fotografici:
Gestire archivi e fondi fotografici di enti pubblici e privati, curando le opere archiviate e promuovendo mostre periodiche e la sensibilizzazione alla cultura della fotografia storica.Divulgazione della Fotografia:
Promuovere la fotografia come forma d’arte, attraverso mostre, concorsi e pubblicazioni.Conservazione del Patrimonio Artistico:
Promuovere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico locale e nazionale.Ricerche e Studi:
Promuovere ricerche e studi sulle arti visive, sul cinema e sulla grafica, incoraggiando la produzione di articoli e saggi critici.Inclusione Sociale:
Promuovere l’inclusione sociale attraverso progetti artistici che coinvolgano comunità emarginate e gruppi sociali svantaggiati.Operazioni Strumentali:
Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie connesse alla realizzazione degli scopi dell’associazione.L’Associazione si impegna a perseguire i propri scopi con spirito di collaborazione, solidarietà e partecipazione attiva, favorendo la crescita culturale e personale dei propri membri e della comunità.
L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate al successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 6 Ammissione degli associati
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Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
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L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
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Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
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L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
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In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
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L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
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Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
ART. 7 Diritti e obblighi degli associati
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Gli associati hanno pari diritti e doveri.
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In particolare hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
c) esaminare i libri sociali;
d) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
e) frequentare i locali dell’associazione;
f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
g) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. -
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti
dall’Assemblea.ART. 8 Perdita della qualifica di associato
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La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
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L’associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di
rilevante gravità all’Associazione, può essere escluso previa delibera dell’assemblea, adottata con voto segreto
e dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato. -
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. L’associato recedente deve comunicare in forma scritta la
sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché
sia effettuata almeno 3 mesi prima. -
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
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Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa.
ART. 9 Organi
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Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria. -
I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. -
Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei
requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice civile.
ART. 10 Assemblea
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L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono
iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con
allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati. -
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò
incaricata dall’Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data
fissata per l’adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda
convocazione. -
L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. -
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore dello stesso. I
verbali sono conservati presso la sede dell’associazione. -
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulla esclusione degli associati;
e) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
f) delibera lo scioglimento;
g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto. -
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello
Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti
gli altri casi. -
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o in delega. -
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione, in prima convocazione, con la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione,
da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto
dell’associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. L’Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. -
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -
È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 11 Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale
risponde direttamente e della quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente
e il Vice Presidente. -
L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti
tra le persone fisiche associate. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di
decadenza. -
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del
bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati. -
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non
sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. -
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell’eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità
previste dalle vigenti disposizioni di legge;
d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di
interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio;
f) la deliberazione sull’ammissione degli associati, nonché sull’esercizio di azioni disciplinari nei
confronti degli associati;
g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. -
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. -
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il
Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
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Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
ART. 12 Presidente
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Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di
terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. -
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
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Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato,
dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che la adotta a
maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi -
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del
nuovo Presidente. -
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. -
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 13 Organo di controllo
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L’Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. -
L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di
soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e
comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno. -
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -
Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale
iscritto nell’apposito registro. -
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14 Revisione legale dei conti
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Laddove obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Organo di controllo
può esercitare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale
iscritto nell’apposito registro. Qualora il componente dell’Organo di controllo non sia un revisore legale
iscritto nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto
iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.
ART. 15 Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche
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Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque
denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo. -
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della
propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di
interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
relative disposizioni attuative.
ART. 16 Bilancio di esercizio
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L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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Il bilancio d’esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio
approvato dall’assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. -
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella
forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
ART. 17 Bilancio sociale
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Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito
internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato
dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
ART. 18 Libri sociali
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L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo. -
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci
giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
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In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. -
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni
di legge vigenti.
ART. 20 Rinvio
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Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive
modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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